Parlando dei limiti alla circolazione al contante, si finisce per circoscrivere il suo ambito di applicazione al mondo delle transazioni commerciali.
Soltanto gli imprenditori sembrerebbero tenuti a ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili, nel caso in cui la transazione dovesse superare la soglia limite dei 999,99 euro.
Ebbene, va ricordato come, in realtà , il limite non abbia alcuna restrizione nella sua applicazione, estendendosi, pertanto, ai rapporti tra privati senza alcuna forma di esonero.
Qualora un soggetto decidesse di prestare 1.000 euro al proprio amico, sarebbe, pertanto e comunque, tenuto a farlo con un assegno bancario non trasferibile o con qualsiasi altro strumento di pagamento tracciabile.
Deve inoltre ricordarsi che, se la transazione supera il limite fissato dal Legislatore, i soggetti sanzionabili sono sia colui che ha pagato sia colui che ha riscosso gli importi: il dipendente che riceve la sua intera retribuzione, pari a 1.500 euro, interamente in contanti, sarà pertanto ugualmente sanzionabile, così come lo può essere l’imprenditore.
Una transazione in contanti è ammessa invece se nel trasferimento interviene una banca, un istituto di moneta elettronica o Poste Italiane.
Il pensionato potrà decidere di ritirare la sua intera pensione, pari a 1.200 euro, dal suo conto corrente bancario, per poi provvedere agli acquisti mensili, singolarmente di importo inferiore alla soglia.
È sempre bene ricordare che frequenti versamenti o prelevamenti in contanti, soprattutto se di importo rilevante, potrebbero rappresentare un campanello d’allarme per la banca, la quale potrebbe ritenere necessaria la segnalazione dell’operazione sospetta.
Ai trasferimenti di denaro tra familiari, anche componenti lo stesso nucleo, sono applicabili i limiti previsti in tema di circolazione del contante.
Il padre non potrà dare al figlio un importo superiore a 1.000 euro in contanti al fine di poter finanziare le spese che lo stesso dovrà sostenere per gli studi, anche se successivamente il figlio effettuerà singole transazioni di importo inferiore alla soglia limite.
Unica eccezione è rappresentata dal coniuge in regime di comunione legale: n questo caso, la transazione non può ritenersi effettuata tra soggetti diversi e ben potrà quindi il marito consegnare alla moglie l’importo di 1.500 euro in contanti.
Particolare attenzione deve essere riservata ai pagamenti frazionati.
I singoli versamenti in contanti di importo inferiore al limite, facenti parte di un’operazione di importo complessivamente superiore ai 1.000 euro, sono, infatti, consentiti solo laddove il frazionamento sia previsto dalle prassi commerciali o a fronte del contratto sottoscritto tra le parti.
Potrà , pertanto, accadere che una famiglia decida di pagare la nuova caldaia istallata in rate mensili da 200 euro (preferibilmente mettendo per iscritto l’accordo), così come sarà possibile versare in contanti l’affitto di 300 euro mensili (sebbene il contratto riporti, ovviamente, come canone annuale, l’importo di 3.600 euro).
Con specifico riferimento ai contratti di locazione, si ricorda che dal 1°gennaio 2014 è necessario avere una prova documentale delle transazioni per poter fruire dei benefici fiscali (si pensi, in primo luogo, alle detrazioni fiscali previste per gli inquilini). Non sarà tuttavia necessario ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile, in quanto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento (sempre che l’importo sia inferiore ai 999,99 euro).
La possibile soluzione: anche quando il pagamento in contanti sembra essere l’ultima strada percorribile, vi è sempre una soluzione per poter evitare le sanzioni.
Se, ad esempio, è necessario corrispondere gli importi a un soggetto privo del conto corrente, è sempre possibile ricorrere a un intermediario, al quale potrà essere inoltrato l’ordine di mettere a disposizione del soggetto in questione una prestabilita somma in contanti.
In questo caso, grazie all’intermediazione della banca, è garantita la tracciabilità e, di conseguenza, nessuna sanzione può essere applicata.