Il mancato pagamento di una cambiale all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal “protesto”, ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) in cui si accerta l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare.
La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.
Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:
l’ammontare non pagato della cambiale;
gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese.
Come cancellare un protesto
Se si ritarda il pagamento di una cambiale o si emette un assegno che non dispone della necessaria copertura il risultato sarà la levata del protesto, con conseguente annotazione dei debitori nel "Registro informatico dei protesti".
Si tratta di una questione di rilievo perché il mutuo viene sistematicamente negato a chi compare negli elenchi.
Fortunatamente dal 2000 è possibile ottenere la cancellazione dal registro non appena si provvede alla regolarizzazione del pagamento.
Se ciò avviene entro un anno dalla levata del protesto, basterà inoltrare un'istanza di cancellazione presso l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente per zona.
La richiesta verrà esaminata entro venti giorni e, se accolta, determinerà l'immediata rimozione del nominativo dall'elenco.
Qualora il pagamento del debito avvenga dopo un anno dal protesto bisognerà invece ottenere la cosiddetta "riabilitazione".
Fermo restando che nel frattempo non siano maturati nuovi protesti essa verrà concessa e ciò determinerà ugualmente la cancellazione dal Registro.
La riabilitazione non potrà tuttavia essere accordata dalla Camera di Commercio.
L'istanza andrà inoltrata al Presidente del Tribunale, che è dotato di adeguati poteri per disporre in merito.