La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana.
La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La legge interviene a tutelare la lavoratrice riconoscendole l’indennità di maternità anche nel caso in cui la stessa presenti le dimissioni volontarie nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Il divieto di licenziamento opera anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento del licenziamento, non conosceva lo stato di gravidanza della lavoratrice, in tal caso, la lavoratrice ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro sulla base del certificato medico dal quale risulti che essa, all’epoca del licenziamento, era già in stato di gravidanza.
Il divieto di licenziamento si estende anche ai casi di adozione e di affidamento, operando fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Ma Il divieto non è assoluto, poiché la legge prevede alcune eccezioni.
E’ infatti ammesso il licenziamento nei seguenti casi:
-colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.
-Se il licenziamento per giusta causa avviene durante i periodi di congedo di maternità , la lavoratrice non perde il diritto all’indennità di maternitÃ
-cessazione dell’attività aziendale
-scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato
-esito negativo del periodo di prova
Le addette a lavorazioni stagionali licenziate per cessazione dell’attività aziendale hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del bambino, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, a meno che non si trovino a fruire del periodo di congedo obbligatorio per maternità .