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Cartelli pubblicitari lungo le strada

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario.

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La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario.

Un’insegna di esercizio, un cartello o altro mezzo pubblicitario può  essere installato solo dopo avere ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada e può essere mantenuto nei limiti.
Il concreto posizionamento del cartello o altro mezzo pubblicitario deve rispettare quanto prevede il Regolamento di attuazione del CDS circa divieti e distanze. L’accertamento delle violazioni  viene fatto sia con riferimento al regime vincolistico, sia con riferimento al posizionamento in concreto del mezzo pubblicitario e risponde al principio dell’integrale valutazione giuridica del fatto.

L’atto di mantenere  in esercizio mezzi pubblicitari privi di autorizzazione sul posizionamento costituisce una sanzione.

La disciplina contenuta nel Codice della Strada e nel suo regolamento di attuazione è chiarissima nel considerare mezzo pubblicitario ai fini dell'applicazione del CDS tutto ciò che contenga un messaggio percepibile dagli utenti della strada e che non sia riconducibile alla categoria dei segnali stradali.
E' sufficiente fare riferimento al comma 8 dell'art.47 Reg. CDS quale vera e propria norma di chiusura del sistema: "Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.  Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta".

“Lungo le strade è vietato collocare impianti di pubblicità o propaganda,  visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,  questi impianti non devono costituire ostacolo o impedire la circolazione delle persone invalide.
Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico è vietata la posizione di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”. 
E’ evidente che qualunque mezzo pubblicitario contenente un messaggio diretto ad essere percepito dagli utenti della strada è tale da determinare gli eventi che il comma 1 dell’art. 23 CDS intende scongiurare.

Il titolo edilizio non ha nulla a che vedere con l’autorizzazione per la pubblicità lungo le strade, essendo due titoli distinti indirizzati a rispondere a specifiche esigenze. L’autorizzazione edilizia presiede alle costruzioni in tutti i suoi vari aspetti l’autorizzazione riguarda la sicurezza stradale. Potrebbe verificarsi che un mezzo pubblicitario sia conforme a tutte le regole che presiedono alle costruzioni edilizie, ma che non sia conforme alle regole che presiedono alla sicurezza stradale.

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