La sospensione feriale, consiste in un arco temporale dove i termini processuali riguardanti le giurisdizioni ordinarie e quelle amministrative sono sospesi, a partire dal 1 agosto fino al 31 agosto di ogni anno.
Per questo motivo i termini che decorrono prima del primo giorno di agosto, vengono interrotti fino al primo settembre, così come quei termini che iniziano nel mese di agosto si realizzeranno a partire da settembre.
Nel caso in cui il primo o ultimo giorno cadano di sabato o comunque in un giorno di festa , la sospensione terminerà con il primo giorno non festivo. Si ricorda che la scadenza del termine è anticipata al primo giorno non festivo nel caso in cui l'evento corrisponda al deposito dei documenti, memorie e istanza di discussione in pubblica udienza.
La sospensione feriale prende in considerazione di tutti i termini previsti per il processo tributario:
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ricorso;
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presentazione dell’istanza di reclamo o mediazione;
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costituzione in giudizio;
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deposito di memorie e documenti;
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l'appello
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accertamento.
La sospensione feriale non opera per quanto riguarda:
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gli eventi di natura amministrativa;
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per le controversie di lavoro;
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le anomalie nei dati degli studi di settore e dei termini di consegna della documentazione.
I TERMINI DEL RICORSO
Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale (1° grado) deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (es. accertamento).
Tale termine deve essere conteggiato in base alle varie modalità e tempistiche di presentazione dell'istanza, infatti se la notifica è avvenuta:
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prima del periodo di sospensione feriale (31/07) il termine dei 60 giorni per presentare il ricorso non deve tener conto del periodo di sospensione feriale. Es: accertamento notificato il 18 di luglio, il termine dei 60 giorni viene cosi conteggiato: 14 giorni fino ad agosto, sospensione tutto il mese di agosto, 16 ottobre termine finale.
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se la notifica avviene tra l'1 e il 31 agosto, il conteggio va effettuato a partire dal 1 settembre. Es: notifica accertamento il 5 di agosto, il computo del termine inizierà il 1/09 fino al 30/10 (60 giorni).
Dal gennaio 2016, per gli atti di valore non superiore a 20.000 euro, la notificazione del ricorso produce gli effetti del reclamo, contenente anche una proposta di mediazione. Una volta effettuata la proposizione del ricorso ha inizio una fase amministrativa di 90 giorni entro il quale deve svolgersi il ricorso anche tale termine tiene conto della sospensione feriale.
Se il ricorso non viene accettato il soggetto contribuente deve costituirsi in giudizio, dove presenterà una copia del ricorso entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso o comunque dal termine per concludere il reclamo.
La sospensione feriale influenza anche i termini per il deposito del ricorso per la costituzione in giudizio; per questo motivo i giorni del mese di agosto non devono essere conteggiati nel calcolo totale del termine.
Per qualsiasi necessità o dubbio in merito ai termini per presentare un ricorso tributario potete contattare lo Studio Allievi – Dottori Commercialisti.