Esonero canone Rai TV per soggetti di età o superiore a 75 anni, tutte le informazioni utili per poter richiederlo.
La maggioranza degli italiani considera il canone Rai la tassa più ingiusta. Infatti, è anche la tassa più evasa: il 41 % non paga, in alcune Regioni la percentuale degli evasori arriva all'86 %.
In rete nei primi mesi del 2014 circolava una bufala circa il pagamento del Canone Rai 2014, che non si sarebbe dovuto pagare, secondo una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, purtroppo tale sentenza e' fasulla.
Immediate le smentite arrivate dell'Agenzia delle Entrate: il Canone Rai 2014 va pagato entro la scadenza.
Tuttavia chi ha raggiunto la soglia dei 75 anni di età entro la data di scadenza del pagamento, è possibile usufruire di una speciale esenzione dedicata agli over 75, (Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.244), ma solo se in possesso di determinati requisiti.
Per avere diritto all'esenzione occorre:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone, per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2014 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/14.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/14.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).
Per reddito si intende la somma:
Il valore di € 6.713,98 dovrà essere dato dalla somma del reddito imponibile così come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta precedente ( oppure in alternativa come riportato nel mod. Cud), dalla somma di tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte ( interessi derivanti da Bot, Cct e proventi da quote di investimento), redditi di fonte estera non tassati in Italia e altri redditi (retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede, enti gestiti da essa, ecc.).
Non occorrerà invece indicare all’interno del calcolo i redditi che derivino da:
Redditi non assoggettati ad irpef (pensioni di guerra, rendite inail, rendite a causa di invalidità );
Trattamenti di fine rapporto, trattamenti di fine servizio e relative anticipazioni;
Reddito dell’abitazione principale relative pertinenze;
Altri redditi assoggettai a tassazione separata.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012- 2013-deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.
La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
oppure presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)
oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare il contribuente.
Negli anni successivi, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
Da specificare qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.